
Vale la pena iniziare chiarendo che per il disposto dell’art. 63. IV dacc, gli accordi presi tra venditore e compratore in sede di rogito non hanno alcun effetto nei confronti del condominio, nei riguardi del quale rimangono obbligati solidalmente tra loro al pagamento degli oneri condominiali, sia essi ordinari che straordinari, per l’annualità contabile in…
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